CORONAVIRUS - Disposizioni nazionali e regionali - aggiornamento 08/03/2020

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CORONAVIRUS - Disposizioni nazionali e regionali - aggiornamento 08/03/2020
CORONAVIRUS - Disposizioni nazionali e regionali - aggiornamento 08/03/2020

Emanate nuove disposizioni regionali e nazionali sul CORONAVIRUS

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 

 

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale; 
    b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 
    c) sono sospese le  attivita'  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; 
    d) e' sospesa l'apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e
luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    e)  svolgimento  delle  attivita'  di  ristorazione  e  bar,  con
obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione; 
    f) e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali
diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  al  chiuso,
che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'  contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i
visitatori; 
    g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonche' delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti
agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi,
le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di
base e le attivita'  motorie  in  genere,  svolti  all'aperto  ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui all'allegato 1, lettera d); 
    h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e
grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e   di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi
professionali, anche regionali, master, universita'  per  anziani,  e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilita'
di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi  dalla
sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l'esercizio  di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche'  le
attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la
distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).  Al  fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa; 
    i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado; 
    l)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,  avviene  dietro
presentazione  di  certificato   medico,   anche   in   deroga   alle
disposizioni vigenti; 
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
    q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 
    t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di
valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o
video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta' vigilata o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da
evitare  l'uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la
possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; 
    v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato  1,  lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri; 
    z) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero
risultati positivi al virus. 

 

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020, 12:19

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