A chi è rivolto
Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere/essere stati nel corso dell’anno a cui si riferisce il contributo, titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ussana e occupate a titolo di abitazione principale (il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione);
- Essere / essere stati nel corso dell’anno a cui si riferisce il contributo, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Ussana e occupate a titolo di abitazione principale (il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione);
* I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno.
Come fare
Per aver accesso al contributo integrativo, occorre presentare la modulistica indicata nei bandi predisposti annualmente dall’Ufficio dei Servizi Socialidebitamente compilata e completa di tutta la documentazione richiesta.
Cosa serve
La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente (n.b: tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione).
Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma è necessario che sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno a cui si riferisce il contributo.
Cosa si ottiene
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:
Fascia A): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
Cumulabilità con altri benefici
E’ ammesso il cumulo tra il contributo ad integrazione dei canoni di locazione e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.
Tempi e scadenze
I Bandi relativi ai contributi per il rimborso dei canoni di locazione vengono pubblicati dall’Ufficio dei Servizi Sociali non appena viene rifinanziato (solitamente annualmente) il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.
I requisiti di partecipazione, della locazione, la documentazione da presentare, i termini, sono consultabili nei singoli bandi pubblicati.
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Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
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la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l’art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
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il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria.