Inquilini morosi incolpevoli

Inquilini morosi incolpevoli

Servizio attivo

A chi è rivolto

I soggetti beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole (non imputabile alla propria volontà).

Come fare

Il Comune determina l’ammissibilità delle domande presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

a) accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli articoli 4 e 5;

b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:

1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 10, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell’alloggio;

3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

c) verificando che il richiedente, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di   diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

d) verificando che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Cosa serve

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sul modulo predisposto dal competente ufficio comunale e presentate attraverso le seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ussana.ca.it;

b) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione:

- la copia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;

- la carta o permesso di soggiorno per i cittadini di un Paese Extra Europeo;

- l’eventuale certificato di invalidità per almeno il 74%;

- il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 10 del bando;

- l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 10 del bando;

- la dichiarazione di rinuncia, da parte del proprietario dell’alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell’articolo 10 del bando);

- la dichiarazione di consenso, da parte del proprietario dell’alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell’articolo 10 del bando);

- la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e dal richiedente di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell’articolo 10), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell’articolo 10 del bando);

- il documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;

- la copia degli accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- l’attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- l’attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;

- la dichiarazione delle cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- le certificazioni delle autorità che dichiarano malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione.

- le certificazioni delle autorità che attestino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito del nucleo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione.

Cosa si ottiene

È concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità? di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Il contributo concesso per la finalità di cui alla lettera a) del bando non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d)del bando. I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) del bando possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile. L’ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) del bando è quello che risulta dall’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile. Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b) del bando, occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento. In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell’alloggio. Il Comune prima dell’erogazione del contributo:

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;

- rende edotto il locatore dell’obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo.

Tempi e scadenze

I cittadini possono presentare istanza al Comune in ogni momento dell’anno.

Verificata l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 6 del bando, il Comune trasmette il fabbisogno comunale alla Regione.

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

- Il D.L 31.08.2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

- Il D.L 28.3.2014, n. 47, convertito nella Legge 23.5.2014, n. 80;

- Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;

- La DGR n. 49/2 del 30/09/2020;

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 228 del 23/09/2021;

- La DGR n. 11/21 del 24/03/2021;

- La determinazione n. 129/3715 del 28/01/2022 della RAS - Assessorato dei lavori Pubblici - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER), con la quale è stato approvato il bando regionale permanente per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli;

Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 18/06/2024

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