Autenticazione foto firma

Autenticazione foto e firma del cittadino

Servizio attivo

A chi è rivolto

Sezione in allestimento.

Come fare

Sezione in allestimento.

Cosa serve

  • Un valido documento di riconoscimento.
  • Le foto da autenticare (in caso di foto).
  • Le copie e il documento originale (in caso di copie).

Cosa si ottiene

Autenticazione foto, firma e copie

In presenza dell’impiegato incaricato che riveste la funzione di pubblico ufficiale, è possibile effettuare una serie di autenticazioni volte a determinare l’autenticità e l’originalità di quanto richiesto. In particolare possiamo autenticare copie, firma e fotografia.

Autenticazione foto

Nel caso di foto, attesta che la foto appartiene al cittadino che la sta esibendo. Nel caso di firma attesta che la stessa é stata apposta in presenza dell’impiegato incaricato in veste di pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identit&agrave del firmatario, maggiorenne, identificato a mezzo documento di riconoscimento valido. L'autenticazione della fotografia viene effettuata solo nei casi previsti dalla legge: rinnovo della patente di guida, rilascio del porto d'armi, della licenza di pesca, del passaporto, iscrizione all'università.

Autenticazione firma

E’ l'attestazione ufficiale dell'autenticità della firma stessa posta dal diretto interessato, in presenza di un pubblico ufficiale. In caso di impedimento, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare, è raccolta dal pubblico ufficiale, dopo averne accertato l'identità. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

In caso di impedimento temporaneo di chi ha interesse ad autenticare la firma, per ragioni connesse al suo stato di salute, la sua dichiarazione, innanzi al pubblico ufficiale, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Non può essere autenticata in caso di dichiarazione fiscale. L'autentica della firma rimane necessaria esclusivamente per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati o per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni) da parte di terze persone.

Autenticazione copie

L’autenticazione in caso di copia è l'attestazione che la fotocopia del documento originale esibito é conforme all'originale. Il cittadino, in sostituzione dell'autentica della fotocopia, può auto dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che la copia di un atto o di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio o di servizio è conforme all'originale, e può presentarla direttamente all'ufficio richiedente o inviarla insieme a una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

Tempi e scadenze

Il rilascio è contestuale alla richiesta.

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Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 24/01/2024

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