ICI - Imposta comunale sugli immobili



L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare. Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.
L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno e alla quota di possesso dell'immobile, pertanto in caso di contitolarità (più soggetti titolari dello stesso diritto sull'immobile), ciascuno dovrà effettuare un autonomo versamento, commisurato alla quota di sua competenza e in proporzione ai mesi possesso nell'anno.
Il Consiglio Comunale delibera l'aliquota/e di imposta da applicare a tutte le categorie di immobili soggette ad ICI, compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze. Detta aliquota va applicata alla base imponibile che si quantifica diversamente a seconda della tipologia di immobile. La base imponibile si ricava per i fabbricati dalla rendita catastale e per le aree edificabili dal valore venale in comune commercio.
Il D.L. 93/2008 ha stabilito, dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione e relativa/e pertinenza/e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L'esclusione dal pagamento dell'imposta si estende a tutte le tipologie, sotto riportate, assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale.
In dettaglio, non è dovuta l'imposta sui fabbricati di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 nei seguenti casi:
- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, intendendo per abitazione principale, salvo prova contraria, quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale per provvedimento di separazione legale, annulamento ecc.;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano quale abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
Per gli immobili ricadenti nelle tipologie sopra esposte ma classificati in categoria catastale A1, A8 e A9 permane l'obbligo del versamento dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per l'abitazione principale e, dove spetti, la detrazione.
Il pagamento viene effettuato, in riferimento all'annualità in corso, attraverso appositi bollettini premarcati ovvero tramite modello F24, entro i termini del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo. E' consentito di corrispondere l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
La dichiarazione ICI, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata solo in caso di variazione della situazione immobiliare, l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione si presenta al comune nel quale sono situati gli immobili.
In applicazione a quanto disposto dalla L. 383/01, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.
E' possibile, nel caso si siano effettuati versamenti non dovuti o eccedenti il dovuto, chiedere il rimborso. Dal 2007 i termini per la richiesta del rimborso sono stati portati a cinque anni dalla data del versamento, per le annualità d'imposta non ancora scadute al 31.12.2006 e cioè per i versamenti eseguiti a partire dal giugno 2004.
In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile effettuare la compensazione nel versamento ordinario, detraendo le somme versate in eccedenza negli anni precedenti da quanto dovuto per l'anno in corso. Per usufruire di tale opportunità è necessario presentare dichiarazione di avvenuta compensazione entro e non oltre 30 giorni dal versamento compensato.

Normativa
- D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L. 296/2006 ''Legge Finanziaria 2007''
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- D.L. 93/2008, art. 1

Documenti allegati: 3
  Dichiarazione ICI per l'anno 2008
ICI - Dichiarazione per l'anno 2008.pdf
  Istruzioni per la compilazione dichiarazione ICI 2008
ICI - Istruzioni Dichiarazione per l'anno 2008.pdf
  Aliquote e istruzioni ICI anno 2009
Aliquote e istruzioni ICI anno 2009.pdf



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